Il Collegio: dalle  origini alle funzioni istituzionali

PREMESSA STORICA

Il primo intervento normativo per la regolamentazione della professione dei Geometri ci riporta alla Legge 24 giugno 1923, n°1395 per la tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti; l’art. 7 imponeva, infatti, in ogni provincia la creazione di albi speciali per i periti agrimensori (Geometri) e per le altre categorie dei periti tecnici (perito industriale).
Va precisato che all’epoca la professione veniva svolta con il titolo di “Perito Agrimensore” trasformato in “Geometra” con la costituzione dell’Ordinamento dell’istruzione media (Regio Decreto 6 maggio 1923 n° 1054).

L’albo vero e proprio venne, però, istituito con il Regio Decreto 11 febbraio 1929, n° 274, presso ogni locale associazione sindacale dei Geometri legalmente riconosciuta, cui era demandata la sua tenuta ed affidata la disciplina degli iscritti. Tali associazioni, istituite con la legge 3 aprile 1926, n. 563, avevano sostituito, infatti, gli ordini allora esistenti. Il decreto del 1929 stabiliva norme e criteri per l’iscrizione all’Albo e specificava l’ambito entro cui il Geometra poteva operare, cioè quello edilizio e quello relativo alla gestione, stima, conduzione e miglioramento di un fondo rurale.

Successivamente, in questa materia, furono emanate la legge 25 aprile 1938 n. 897 sulla obbligatorietà dell’iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi e la legge 23 novembre 1939, n. 1815 sulla disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza.
Con Decreto Luogotenenziale 23 novembre 1944 n° 382Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi centrali professionali” (pubblicato in G.U. N° 98 del 23 novembre 1944) ebbe origine la denominazione di Collegio.

Le attività del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di Pescara, al di là degli aspetti di carattere puramente amministrativo e di servizio per gli iscritti, sono volte a promuovere iniziative di aggiornamento e di formazione attraverso l’organizzazione di corsi, convegni e seminari specifici per l’implementazione della professione, non trascurando la possibilità di aprire nuovi orizzonti professionali, nel rispetto delle peculiarità e della tradizione del Geometra.

Il Collegio sovraintende a tutti gli aspetti legati al praticantato, la cui durata è di diciotto mesi (ex D.P.R. n° 137/2012 che ha recepito l’articolo 33, comma 2, del decreto salva Italia Dl 201/11) e che dovrà essere svolto dopo il conseguimento del diploma di maturità tecnica, al fine di sostenere l’esame di stato per l’abilitazione alla professione e, soprattutto, per accrescere le specifiche competenze professionali dei Geometri.

FUNZIONI ISTITUZIONALI

Il Collegio dei Geometri è un Ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia.

I compiti istituzionali sono:
•    la custodia dell’Albo Professionale;

•  l’assistenza previdenziale (informazioni e consulenza in materia di pensioni, ricongiunzione, maternità, contributi)

Le funzioni istituzionali sono demandate al Consiglio del Collegio.

E’ a cura del Consiglio:
•    la stampa e la pubblicità dell’Albo;
•    l’ applicazione  delle  sanzioni  disciplinari  nei  confronti  degli  iscritti,  sino  alla istituenda commissione di disciplina;
•    la  gestione  ed amministrazione  dei beni spettanti al Collegio, nonché la proposta di approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo;
•    la  copertura,  entro  i  limiti  strettamente  necessari,  delle  spese  del  Collegio;la deliberazione di una quota associativa annuale,  di una tassa per l’iscrizione al registro dei praticanti e nell’albo professionale, nonché di una tassa per il rilascio di certificati, di  visti  di  congruità  e  pareri  per  la  liquidazione  degli  onorari  che  verranno vidimati nei casi e nelle forme espressamente previsti.